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Infermieri. Ordine di servizio. Tutto quello che devi sapere per evitare ogni abuso

Infermieri. Ordine di servizio. Tutto quello che devi sapere per evitare ogni abuso

di
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 07/02/2020

Leggi & Sentenze

Manca mezz’ora alla fine del turno mattutino, il collega chiama in reparto ed annuncia di essere malato, e di non poter venire a fare il turno pomeridiano.

Ed adesso che si fa? Uno degli infermieri presenti dovrà rimanere anche nel pomeriggio: malumori, figli da andare a prendere a scuola, ed il Responsabile sventola l’Ordine di Servizio.

Quante volte è accaduto?

E quante volte vi siete chiesti: è legale? Quanti ordini di servizio mi possono essere impartiti? Deve essere scritto? Sono obbligato a fare il doppio turno?

Cerchiamo in breve di dare una risposta ai frequenti interrogativi che di fronte a questa eventualità ci poniamo.

 

Cos’è un ordine di servizio?

È una disposizione impartita da un dirigente sul quale ricade direttamente la responsabilità dei fatti a essa conseguenti.

La disposizione può essere impartita anche da chi ha la delega del dirigente, ad esempio il Coordinatore.

L’ordine comporta l’obbligo di rispettare un determinato comportamento o seguire una determinata procedura (sempre che non contravvenga a norme di legge).

Può essere impartito ad uno o più dipendenti.

Nel caso che stiamo analizzando, ovvero l’ordine di servizio che dispone di dover rimanere in turno oltre il normale orario di lavoro, incontra il suo limite:

  • a livello normativo nel D.Lgs. n. 66 del 2003 art.5 comma 4lavoro straordinario, che prevede che il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è ammesso in relazione a:

   – casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e       di impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori

–  casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione.

 

  • Circolare Min. Lav. N.8 del 2005

In caso di assenza di un collega vi è l’obbligo di prolungare il proprio orario di lavoro per il tempo necessario fino all’arrivo del collega in sostituzione, di norma 2 ore e comunque anche in caso di straordinario in doppio turno l’orario totale di lavoro non può mai superare le 11ore e 50 minuti  complessive, come previsto dal combinato disposto dl CCNL 2016/2018.

 

  • a livello contrattuale nell’art 51, lavoro straordinario che prevede:

-Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro.

-L’utilizzo delle risorse all’interno delle unità operative delle predette articolazioni aziendali è flessibile ma il limite individuale per il ricorso al lavoro straordinario non potrà superare, per ciascun dipendente, n. 180 ore annuali.

Veniamo alle domande più frequenti:

Quanti ordini di servizio mi possono essere impartiti in un anno? C’è un limite?

Non esiste un limite numerico di ordine di servizio effettuabile. Naturalmente il limite lo si incontra nel fatto che il ricorso allo straordinario serve a fronteggiare situazioni eccezionali. Qualora diventasse routinario può essere contestato nelle sedi opportune.

Quali caratteristiche deve avere l’ordine di servizio per avere valore legale?

  • In giurisprudenza un documento ha valore se scritto. Quindi l’ordine di servizio non può essere impartito verbalmente ma deve essere scritto, a tutela del lavoratore e dell’azienda.In caso di evento avverso, per esempio a causa della stanchezza relativa al doppio turno, in caso di contenzioso, l’imposizione della parte datoriale potrebbe avere il suo peso.
  • Deve essere motivato, riportate le motivazioni per le quali è stato emesso, a garanzia della liceità di questo.
  • Non può essere utilizzato per il richiamo in servizio oggi per oggi, altrimenti assume le caratteristiche di reperibilità.
  • Deve essere firmato dal dirigente responsabile, in modo che si assuma la responsabilità dell’atto amministrativo; deve essere indicata la data di emissione.

E’ legittimo l’ordine di servizio impartito telefonicamente al dipendente che si trova a casa?

A meno che il lavoratore non sia Reperibile, non c’è nessun obbligo né a rispondere al telefono, né a tenerlo acceso.

L’obbligo sussiste per l’appunto solo in caso di reperibilità che può essere:

attiva

passiva.

Esclusa questa eventualità non vi è nessun obbligo di rispondere al telefono o tenerlo acceso, per il lavoratore che, non potrà per questo subire nessuna sanzione.

 

Vale la pena inoltre di ricordare come non esista una norma o un articolo del contratto che obblighi il dipendente a rendere noto all’azienda il prprio recapito telefonico e di conseguenza, il personale sottoposto ad obbligo di reperibilità può e deve pretendere dall’azienda di essere dotato di un cellulare dedicato.

 

da La legge per tutti