Infermieri e turni di 12 ore. Ecco tutte le criticità economiche e legali. L’ ARAN chiarisca
Come abbiamo avuto modo di saggiare in questi ultimi anni, l’art.14 della Legge 161/2014, che recepisce la direttiva europea 2003/88/CE, ha radicalmente modificato l’organizzazione dei turni di servizio in tutta la sanità italiana.
Le Aziende, per adeguarsi hanno riorganizzato l’organizzazione degli orari di lavoro dando vita a nuove forme di turnazione.
La normativa di cui sopra, ha definito in ossequio all’art 36 comma 2 della Costituzione, che definisce come “La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge” ed all’art 8 del DLgs 66/2003 durata massima della prestazione lavorativa giornaliera in 12 ore e 50 minuti.
Invece, il vigente CCNL all’art 27 comma 3 lettera f impone che la “durata della prestazione non superiore alle 12 ore continuative a qualsiasi titolo prestate, laddove l’attuale articolazione del turno fosse superiore”.
Nulla osta quindi, se si guarda alla Legge 161/2014 e non al vigente CCNL 2016/2018, che gli infermieri possano prestare turni di lavoro organizzati sulle 12 ore di lavoro, ad esempio dalle ore 8 alle ore 20 e dalle ore 20 alle ore 8.
A questo aggiungiamo il fatto che il Decreto 66 del 2003, all’art 8 stabilisce l’obbligo di una pausa di almeno 10 minuti per i turni eccedenti le 6 ore, mentre invece il vigente CCNL all’art 27 comma 4 stabilisce una pausa minimima di 30 minuti per il personale, purchè non turnista, per il recupero psicofisico e la fruizione del pasto. E per i turnisti invece?
A questo punto sembrerebbe fattibile, se si da ragione alla Legge 161/2014 e non all’art 27 del CCNL 2016/2018, un turno dalle ore 7 alle ore 20, purchè preveda comunque una pausa obbligatoria di minimo 10 minuti, cosicché l’orario totale non ecceda le 12 ore e 50 minuti.
Dal 25 Novembre 2015 ad oggi, il turno organizzato sulle 12 ore (o 12 ore e 50), si è rivelato utile in molte unità operative.
Particolarmente apprezzato da molti infermieri, soprattutto per coloro i quali espletano anche molti turni di pronta disponibilità e che in un turno “tradizionale” mattina-pomeriggio-notte-smonto-riposo vedrebbero troppo spesso un prevaricare delle pronte disponibilità, sommate alle proprie ore lavorative, a discapito però di una buona compliance sulla “libertà” di organizzare una degna vita privata.
L’espletamento del turno sulle 12 ore o 12:50 garantisce difatti agli infermieri un’ottima gestione e conciliazione della vita lavorativa (ivi compresa le pronte disponibilità) con quella personale o familiare, in quanto prevede dopo un turno diurno (ad esempio ore 8-20), a cui seguono il turno notturno (ore 20-8), lo smontante notte, seguito da 2 giorni di riposo consecutivi.
Per non parlare dell’impatto positivo che questo tipo di turnazione ha sulla “presa in carico globale” nella gestione dei pazienti e del lavoro. Finalmente una turnazione simile, laddove applicabile (è ovvio che non lo sia universalmente in tutte le UOC), consente all’infermiere di essere maggiormente slegato dalle logiche del “compito” e “dell’orario”, consentendo ad esso una gestione più flessibile dell’assistenza, la cui diretta conseguenze è una migliore presa in carico olistica di tutte le problematiche.
Inoltre, non dimentichiamo che gli Infermieri italiani sono anche chiamati a frequentare corsi di formazione, spesso obbligatori come quello sul TU 81/2008. Corsi di formazione e aggiornamento che spesso impediscono la fruizione dell’unico giorno di riposo, e impediscono quindi agli infermieri di godere della vita privata esodando gli stessi da una buona compliance tra “casa e lavoro”.
Alla luce di queste dinamiche, la turnazione su 12 ore, si configura come una modalità che consente agli infermieri di non compromettere eccessivamente la vita privata in subordine del lavoro e delle reperibilità, quindi particolarmente apprezzata e non eccessivamente stressante, anche se apre ad alcune perplessità, sulle quali urge l’avvio di chiarimenti da parte del legislatore.
Ovviamente il turno di 12 ore non è applicabile a tappeto, in tutte le UOC, in particolar modo in quelle soggette a gravosi carichi di lavoro, sia fisico che mentale, nella quali la prestazione psicofisica sarebbe messa in discussione dalle 12 ore di lavoro continue, nonostante i 2 giorni di “riposo/recupero” successivi allo smonto notte.
In merito alle criticità segnalate sul territorio nazionale da chi espleta il turno su 12 ore, emergono alcune lacune, comunque chiarificabili in favore degli infermieri, sulla quale pare indubbiamente necessario un intervento dell’Aran. Nella fattispecie, emergono alcuni quesiti?
– INDENNITÀ DI TURNO: gli infermieri che prestano servizio per 12 ore sul turno diurno (per intenderci dalle ore 8 alle 20), hanno diritto alla doppia indennità di presenza giornaliera come avviene per la notte?
Per capirci meglio: chi fa un turno tradizionale “M-P-N” matura una indennità di presenza per turno, ed ovviamente la doppia presenza nel turno notturno stante l’intercorrere di due giornate diverse. Chi a causa delle 12 ore si reca “solo” due volte al lavoro, seppur timbrando sempre le stesse 24 ore in cinque giorni, si vedrebbe riconoscere delle presenze in meno rispetto a chi svolge un turno articolato diversamente. Ciò comporterebbe una diminuzione delle indennità in busta paga pari a 6 presenze al mese, che per un infermiere che presta servizio percependo l’indennità di terapia intensiva, avrebbe un “costo” in perdita di circa 6 presenze al mese, per un ammontare mensili che si aggira intorno alle 60 euro.
Sarebbe giusto garantire anche a chi espleta il turno sulle 12 ore di poter godere del riconoscimento della doppia presenza anche nel turno diurno 8-20; perché se così non fosse sarebbe come porre un ricatto: se vuoi fare le 12 ore ed avere i giorni liberi garantiti nonostante reperibilità e formazione devi perdere almeno 60 euro al mese.
Problema che sicuramente si può risolvere venendo incontro agli infermieri in tal senso!
– FRUIZIONE DI FERIE E PERMESSI: come bisogna comportarsi in merito alla gestione di ferie e permessi con l’infermiere che lavora su turni di 12 ore?
Ad esempio, se per questioni di congedo personale, formazione, malattia o Legge 104, devo assentarmi il giorno in cui ho il turno diurno di 12 ore, come saranno gestite le mie ore ed i miei permessi?
Ad oggi, è impossibile “scaricare” 2 giorni di ferie in una unica giornata, idem per ogni altra forma di assenza (104, malattia, congedi straordinari, formazione, malattia bambino, congedo parentale, ecc).
Come gestire quindi il tutto? Ad oggi, l’assenza nel giorno in cui era programmato il turno di 12 ore “costa” all’infermiere, in termini di debito orario, almeno 6 ore per ogni assenza. Ciò significa che per recuperare il debito orario, altrimenti l’Azienda giustamente mi sanziona, sarò costretto a fare un turno di recupero necessariamente sacrificando un giorno di riposo.
Sarebbe utile introdurre soluzioni in tal senso.
– SUPERAMENTO DELL’ORARIO MASSIMO DI LAVORO (12 ORE E 50 MINUTI): poniamo caso per assurdo che un servizio sia organizzato con l’orario di lavoro compreso dalle ore 7 alle ore 20, quindi 13 ore, che comprendono però i canonici 10 minuti di pausa. Per un totale quindi di 12 ore e 50 minuti di lavoro: né più né meno del massimo, tutto giusto! In questo caso, però, la “vestizione” o “tempo consegne” prevista dal CCNL 2016/2018 e quantificabile in media in 15/20 minuti a secondo di quanto riconoscono le diverse Aziende, contribuirebbe o meno al superamento delle 12 ore e 50? Nella fattispecie, se l’infermiere, invece di smontare alle 20 si intrattiene per altri 20 minuti necessari a trasmettere le consegne e utili alla vestizione, pone o meno una violazione dell’orario massimo di lavoro?
È utile sottolineare come la scelta del turno su 12 ore, non è sempre tale. Nel senso che laddove bisogna garantire pronta disponibilità e contestualmente è richiesto un aggiornamento costante (condizione che impone di saltare i riposi per frequentare i corsi di formazione), l’infermiere non ha altra scelta che propendere per l’articolazione del turno su 12 ore.
Obbligare ad una perdita economica mensile (non meno di 60 euro) ed esporre a problematiche di debito orario e difficoltà nella fruizione di permessi e congedi, significherebbe discriminare chi per garantire il servizio deve necessariamente organizzare i turni come sopra.
I benefici assistenziali e personali che il turno di 12 ore comporta, sono cospicui, ma servono dei chiarimenti dalla parte datoriale che risolvano le lacune che questo tipo di turnazione comporta, affinchè questa turnazione non sia penalizzante dal punto di vista economico e di debito orario.
Tutto risolvibile, con un po di buona volontà……..