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Il sistema degli incarichi: bassa, media ed elevata complessità. Dai 1000 ai 20mila euro

Il sistema degli incarichi: bassa, media ed elevata complessità. Dai 1000 ai 20mila euro

Dall’articolo 24 al 36 del Capo III del CCNL comparto sanità 2019-21 troviamo la presentazione del nuovo Sistema degli incarichi che si distanzia molto da quello precedente. Nonostante il sistema pregresso non fosse affatto a regime, le parti hanno voluto cambiare tutto – denominazioni, importi, tipologie, requisiti, finanziamento.

Nell’ambito del nuovo sistema di classificazione del personale, è stata prevista una rivisitazione del sistema degli incarichi che si basa sui principi di maggiore responsabilità e impegno profuso, valorizzazione del merito e della prestazione professionale. Al comma7 scopriamo la vera grande novità del CCNL e cioè che gli  incarichi sono previsti per tutti e non solo limitatamente alla categoria D come in passato, con la sola esclusione della Area 1. Per “tutti” si intende potenzialmente e non che ciascun dipendente deve avere un incarico; l’obbligatorietà dell’incarico riguarda soltanto il personale che andrà nella  nuova Area EQ. In realtà non proprio tutti perché per l’area di supporto  non sono conferibili incarichi. In termini concreti, accedono agli incarichi, ad esempio, l’Assistente amministrativo o l’OSS ma ne restano esclusi il Coadiutore amministrativo e l’Operatore tecnico. Un’altra previsione nuova è quella della complessità graduata in tre livelli. I valori economici risultano  tutti maggiori nei valori massimi rispetto al sistema del 2018. Spicca il valore minimo di un incarico di funzione organizzativa per un infermiere o  un tecnico sanitario che ora è di € 4.000 mentre prima era di € 1.678 ma quello di funzione professionale scende da tale importo a € 1.000.

Oltre al cambio di denominazione, le tipologie diventano tre. Sono istituti in tutti i ruoli i seguenti incarichi:

  • Incarico di posizione, obbligatorio solo per il personale che accede all’elevata qualificazione
  • Incarico di funzione organizzativa, per il solo personale inquadrato nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari;
  • Incarico di funzione professionale, per il personale inquadrato nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari, nell’area degli assistenti e nell’area degli operatori.

A seconda della complessità sono retribuiti in diversa misura.

1.Incarico di posizione

Gli incarichi di posizione sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata di cinque anni o, per i rapporti a tempo determinato e per il personale in comando, anche di durata inferiore corrispondente alla durata dell’incarico o del comando. La durata può essere inferiore anche nel caso in cui coincida con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell’interessato. Sono attribuiti ai neoassunti dopo il superamento del periodo di prova, dal Direttore Generale dell’Azienda o Ente, con provvedimento scritto e motivato che ne riporta i contenuti ivi inclusi, in particolare, la descrizione delle linee di attività, i criteri, la procedura di valutazione, il trattamento economico e gli obiettivi generali da conseguire.

Gli incarichi di posizione possono essere rinnovati a seguito della valutazione positiva al termine dell’incarico unitamente all’assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa. Qualora, al termine dell’incarico, la valutazione sia negativa o vi sia la presenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa, al dipendente viene affidato altro incarico di posizione di valore economico complessivo inferiore e non si dà luogo alla corresponsione della parte variabile nel primo anno di affidamento, ferma restando la garanzia della parte fissa dell’indennità di posizione. Non si dà luogo alla corresponsione della retribuzione di premialità nell’anno di mancato rinnovo dell’incarico.

Qualora l’incarico di posizione conferito al personale del ruolo sanitario è caratterizzato al suo interno anche dallo svolgimento di “funzioni di coordinamento” o di “professionista specialista”, oltre ai requisiti previsti per l’accesso all’area di elevata qualificazione, ovvero la laurea magistrale, è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalle relative disposizioni legislative di cui all’art. 6 della Legge 43/2006.

Si riassume qui di seguito lo schema operativo per la messa a regime di questi incarichi, con la precisazione del modello di relazione sindacale  prescritto per ciascun passaggio. Lo schema vale sostanzialmente per tutte le tipologie di incarico, anche se i riferimenti puntuali sono quelli degli incarichi di posizione.

  • Individuazione: competenza esclusiva dell’Azienda con atto di programmazione;
  • Graduazione: criteri da definire previo confronto sulla base dei 7 items dell’art. 26, c. 3 anche integrabili (piuttosto differenti rispetto a quelli del comma 3 del vecchio art. 18);
  • Definizione trattamento economico: decisione aziendale sulla base delle risorse disponibili nel Fondo ex art. 102 previa contrattazione integrativa (art. 9, c. 5, lettera a)) che, di fatto, non è più blindata come in passato;
  • Criteri di conferimento: definiti dall’Azienda previo confronto;
  • Procedura assegnazione: bando di selezione pubblicato dall’Azienda;
  • Assegnazione: con atto scritto dell’Azienda;
  • Valutazione: criteri nel Piano della performance, definiti, in termini generali, previo confronto;
  • Rinnovo: da parte dell’Azienda senza nuova selezione e senza limiti di

tempo, previa valutazione positiva;

  • Revoca: da parte dell’Azienda su criteri stabiliti previo confronto per: modifiche organizzative (c. 11 dell’art. 31), valutazione negativa (art. 34), irrogazione sanzione, perdita requisiti assegnazione) – per la valutazione negativa obbligatorio il contraddittorio

 

Il trattamento economico

Il trattamento economico derivante dall’attribuzione dell’incarico di posizione assume la denominazione di “Indennità di posizione”. Resta ferma la corresponsione della premialità nel caso di valutazione positiva.

L’indennità di posizione si compone di una parte fissa – coincidente con il valore minimo di euro 10.000 annui lordi per tredici mensilità – e di una parte variabile lorda per tredici mensilità, che insieme rappresentano il valore complessivo d’incarico.

Il valore complessivo dell’indennità di posizione – inteso come somma della parte fissa e della parte variabile – è definito entro il valore massimo annuo lordo per tredici mensilità di euro 20.000.

In caso di temporanea assenza o impedimento del titolare di un incarico, le Aziende o Enti possono affidare un incarico ad interim ad altro dipendente inquadrato nell’Area del personale di elevata qualificazione in possesso dei relativi requisiti. Lo svolgimento dell’incarico ad interim è retribuito con un importo, attribuito a titolo retribuzione di premialità, pari al 20% del valore economico complessivo dell’incarico su cui è attivato l’interimesso non può superare i 12 mesi dalla data di assegnazione. Al termine del periodo di interim, qualora permanga la necessità di attribuire un nuovo incarico ad interim sul medesimo incarico, esso va riassegnato, ove possibile, con criterio di rotazione tra i dipendenti della stessa Area.

  1. Incarichi di funzione organizzativa

Nell’ambito dell’area dei professionisti della salute e dei funzionari, l’incarico di funzione organizzativa comporta l’assunzione di specifiche responsabilità, anche gestionali e amministrative, quali:

la gestione dei processi clinico-assistenziali, diagnostici, riabilitativi, di prevenzione e formativi, anche di tutoraggio, connessi all’esercizio della funzione sanitaria con autonomia, conoscenze e abilità, anche elevate, atti ad organizzare e coordinare fattivamente l’attività propria e dei colleghi.

Per accedere all’incarico di funzione organizzativa, i requisiti richiesto sono:

  • diploma di laurea o titolo equipollente e almeno cinque anni di esperienza professionale nel profilo di appartenenza. Nell’esperienza dei cinque anni, rientrano anche i periodi di servizio maturati, con o senza soluzione di continuità, a tempo determinato e/o a tempo parziale, presso Aziende od Enti del comparto, nonché presso altre amministrazioni di comparti diversi, ovvero presso ospedali privati accreditati o presso le Università pubbliche e private dei paesi dell’Unione Europea nel medesimo o corrispondente profilo
  • per la sola funzione di coordinamento, che rappresenta una tipologia di incarico nell’ambito degli incarichi di funzione organizzativa per il personale del ruolo sanitario, il possesso dei requisiti di cui all’art. 6, comma 4 e 5 della legge n. 43/2006.
  • Valutazioni positive annuali di performance nell’ultimo biennio o comunque le ultime due valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità
  • assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa.

Compenso economico.

Gli incarichi di funzione organizzativa possono essere di media ed elevata qualità. Per quanto riguarda l’incarico di media elevità corrisponde ad un compenso economico annuale che va dai 4mila ai 9mila euro, mentre per l’elevata complessità, il compenso annuale, va dai 9 ai 13.500 euro.

Incarichi di funzione professionale

Nell’ambito dell’area dei professionisti della salute e dei funzionari, gli incarichi di funzione professionale, riguardano attività con rilevanti contenuti professionali e specialistici, anche di tipo clinico-assistenziali, diagnostici, riabilitativi, di prevenzione con eventuali funzioni di processo; responsabilità di risultato.

Tali contenuti, con esclusione degli incarichi di funzione professionale di base, sono aggiuntivi e/o maggiormente complessi e richiedono significative competenze professionali rispetto a quelle proprie del profilo posseduto.

Il personale inquadrato nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari con incarico di funzione professionale di base, esercita compiti e attività connesse all’area e al profilo di appartenenza aderenti all’organizzazione della struttura aziendale di assegnazione. Tale incarico è automaticamente aggiornato in relazione ad eventuali successive strutture aziendali di assegnazione.

I requisiti richiesti per il conferimento degli incarichi di funzione professionale, per l’area dei professionisti della salute e dei funzionari, sono:

  • al personale neoassunto e al personale già in servizio non destinatario di un incarico di media o elevata complessità, è automaticamente riconosciuto un incarico di complessità base;
  • l’incarico di complessità media ed elevata, in relazione al ruolo di appartenenza, prevede i seguenti requisiti:

Ruolo sanitario:

  • Incarico di “professionista specialista”: possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche secondo quanto disposto dall’art. 6 della Legge n. 43/2006, valutazione positiva della performance individuale con riferimento all’ultimo biennio o comunque le ultime due valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità e assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa;
  • Incarico di “professionista esperto”: acquisizione di competenze avanzate tramite percorsi formativi complementari individuati dall’Azienda o Ente con apposito regolamento, unitamente al possesso di una esperienza professionale di tre anni, valutazione positiva della performance individuale con riferimento all’ultimo biennio o comunque le ultime due valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità e assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa;

 

  • Incarico di “funzione professionale”: 5 anni di esperienza professionale maturati nel profilo di appartenenza, valutazione positiva della performance individuale con riferimento all’ultimo biennio o comunque le ultime due valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità e assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa.

Gli incarichi di funzione professionale vengono suddivisi in tre fasce economiche:

  1. Incarico di complessità base;
  2. Incarichi di complessità media;
  3. Incarichi di complessità elevata.

Il compenso economico annuale, va dai:

  • 1000 euro per l’incarico base
  • 4mila-9500 euro per l’incarico di media complessità
  • Dai 9.500 euro ai 13,500 euro per l’incarico di elevata complessità.

Per riassumere:

  • gli incarichi sono ora di tre tipologie;
  • per gli incarichi di posizione parte fissa e parte variabile;
  • previsione esplicita per tempo determinato e comando;
  • la durata potenzialmente illimitata;
  • revisione completa dei requisiti;
  • la previsione dell’interim;
  • la valutazione (parzialmente);
  • la revoca (parzialmente);
  • la tutela economica per i perdenti incarico;
  • gli incarichi professionali estesi a tutti.